La holding di famiglia è una struttura che ben si presta alla gestione dell’impresa familiare, consentendo un’attenta regolamentazione, in una società non operativa, della governance aziendale e la pianificazione del passaggio generazionale nella proprietà dell’impresa.
Si assiste frequentemente alla costituzione di società holding, destinate a detenere la proprietà delle società c.d. “operative”, in forma di società a responsabilità limitata (s.r.l.). Tale tipo sociale, pur facendo acquisire la responsabilità limitata ai suoi soci, al contempo conserva una certa flessibilità con riguardo alle prerogative che possono essere garantite ai singoli soci. Questo anche con una maggior ampiezza rispetto al tipo sociale della società per azioni. Circa tale aspetto, si usa frequentemente affermare che la società a responsabilità limitata si avvicina, per il tratto personalistico che la connota, alle società di persone.
A proposito della “personalizzazione” delle posizioni dei singoli soci nella s.r.l. ‒ anche nelle s.r.l. holding di famiglia ‒ viene in particolare a mente l’art. 2468, comma 3, del codice civile, per il quale: “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”.
Mediante tale previsione è possibile attribuire, ad esempio ad un singolo socio nominativamente individuato, particolari diritti, sia di natura amministrativa che patrimoniale, esercitabili indipendentemente dall'ammontare della sua partecipazione al capitale sociale della Holding. Diritti riguardanti la distribuzione degli utili (variamente declinabili, quali diritto alla percezione di un utile maggiorato, prioritario, correlato, ecc.) e diritti amministrativi (quali, ad esempio, il diritto di nomina di uno o più amministratori o il diritto di essere amministratore della società), che possono essere assicurati anche al socio che abbia una quota assolutamente minoritaria del capitale sociale.
Circa i diritti amministrativi, si deve dire che, oltre ai “classici” diritti particolari relativi alla nomina e alla composizione dell’organo amministrativo, vi sono altre tipologie di diritti amministrativi assegnabili al socio di s.r.l., non meno importanti nell’ottica organizzativa e strategica della società. È il caso del diritto di veto con riguardo a certe operazioni (quali, ad esempio, l’acquisto o la cessione di partecipazioni sociali, beni o rami aziendali), tale per cui il socio detentore di questo particolare diritto potrà opporsi al compimento di determinati atti gestori ‒ previamente individuati nello statuto della società ‒ che l’organo amministrativo ha in animo di compiere.
Tale diritto di veto potrà, come si è accennato, essere specificatamente procedimentalizzato in statuto, con la previsione delle modalità con cui dovrà essere comunicata, al socio, la prospettata operazione sociale. Potranno anche prevedersi dei limiti di importo, sotto i quali l’organo amministrativo sarà libero di agire, per la specifica operazione, senza dover richiedere autorizzazione al socio. Ovvero un obbligo di consultazione, in capo all’ organo amministrativo, con riguardo ad una o più determinate operazioni sociali.
Il diritto di veto appare di sicura utilità nell’ambito delle holding di famiglia. Immaginiamo infatti il fondatore, intenzionato a spogliarsi della maggioranza delle partecipazioni nella holding, a vantaggio dei figli. In tale scenario, magari lo stesso potrebbe essere intenzionato a riservarsi voce in capitolo nel caso di ventilate dismissioni di partecipazioni strategiche o di asset immobiliari di pregio, detenuti dalla holding. Con il meccanismo del diritto – particolare – di veto il fondatore si assicura, a vita, il potere di impedire la cessione, da parte della holding di famiglia, di questi beni, prescindendo dall’ammontare della sua partecipazione al capitale sociale della holding e anche dal fatto che rivesta ancora, o meno, la qualifica di membro del consiglio di amministrazione. Inoltre, il diritto di veto assicurato al socio fondatore, di regola, si estinguerà con la morte di quest’ultimo, evitando così che si trasferisca ad altri soci. Diversamente, ove il socio fondatore abbia già individuato un socio della holding destinato a succedergli nella conduzione dell’impresa di famiglia, potrà stabilirsi che il socio fondatore nomini (anche con atto di ultima volontà) il socio al quale dovrà essere trasferito tale diritto particolare di veto.
Sarà comunque opportuno che il diritto di veto venga assicurato al fondatore già nel momento della costituzione della holding, poiché l’introduzione di tali diritti particolari avviene, di regola, all’unanimità dei soci.