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Misure per il contenimento della diffusione del Covid 19

9 marzo 2020 | Legge applicabile: Italia

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Decreto avente ad oggetto misure urgenti al fine di contenere il contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni del Decreto entrano in vigore il 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

L'art. 1, comma 1 del decreto estende all'intero territorio nazionale le misure sulla mobilità delle persone fisiche precedentemente adottate con il Dpcm dell'8 marzo 2020 limitatamente ad alcune aree del Paese.

Il Decreto non impone un divieto di circolazione assoluta, bensì introduce un sistema di mobilità ridotta per gli spostamenti in entrata, uscita e all'interno dell'Italia. Sono infatti concessi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute e per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Come specificato dall'Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 della Protezione Civile, "Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) – del Dpcm 8 marzo 2020 e richiamate integralmente dal Dpcm 9 marzo 2020 – si applicano alle sole persone fisiche. E’ esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività".

Ne consegue che, le persone fisiche coinvolte nell'espletamento di tutte quelle attività lavorative che non possono essere svolte da remoto e nel trasporto delle merci possono entrare e uscire dall'Italia, spostarsi all'interno della stessa, ma con il solo fine di recarsi sul luogo di lavoro e di svolgere la propria mansione lavorativa. Al fine di consentire la circolazione del lavoratore non è richiesto ai datori di lavoro di predisporre alcun modello specifico attestante l'esecuzione di una mansione lavorativa, in quanto ciascun singolo può autocertificare la necessità di spostarsi in virtù di una "comprovata esigenza lavorativa".

Diversamente, per tutte quelle mansioni che non richiedono la presenza fisica del lavoratore presso la sede di lavoro, è concesso ai datori di lavoro di applicare a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di specifici accordi individuali, la modalità di lavoro agile (c.d. "smart working"). Ad ogni modo, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del Decreto, la fruizione dei periodi di congedo ordinario e ferie da parte dei lavoratori dipendenti.

In ultimo, il Decreto sospende gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI.

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