Dal 2019, il regime fiscale dei lavoratori "impatriati" prevede una riduzione al 50% della base imponibile dei salari (e redditi assimilati) degli sportivi professionisti qualificati (di cui alla Legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo) militanti nella FIGC (calcio), FIP (pallacanestro), FCI (ciclismo) e FIG (golf). L'incentivo ha durata quinquennale ed è prorogabile per ulteriori cinque anni a determinate condizioni.
L'incentivo fiscale per i lavoratori "impatriati" è pienamente operativo anche per gli sportivi professionisti, grazie alla prossima pubblicazione del DPCM relativo al versamento del contributo pari allo 0,5% della base imponibile dello sportivo finalizzato a potenziare i settori giovanili (il "Contributo").
Il DPCM conferma la grande importanza strategica dell'incentivo fiscale in esame nel mondo dello sport italiano e permette di fugare ogni dubbio applicativo sollevato dal passaggio tanto criticato della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020 (che, erroneamente, subordinava la spettanza del regime alla pubblicazione di un DPCM come quello in commento).
In sintesi, il DPCM prevede che:
- Sarà lo sportivo professionista a dover versare il Contributo annualmente entro la data di versamento del saldo IRPEF dell'anno di riferimento (generalmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo)
- Sono fatte salve le opzioni per l'incentivo esercitate nel 2019, a condizione che il Contributo sia versato entro il 15 marzo 2021
- Gli sportivi dovranno effettuare un'apposita comunicazione al Dipartimento per lo Sport (con un modulo che sarà presto disponibile sul sito istituzionale). Il DPCM precisa che dovrà essere fornito dal soggetto optante, tra gli altri, anche il nome del datore di lavoro. Particolare attenzione dovrà essere dunque dedicata dallo sportivo qualora lo stesso cambi nel corso dell'anno il proprio club di appartenenza in quanto dovrà essere ragionevolmente aggiornata la comunicazione al Dipartimento per lo Sport.
L'omesso o insufficiente versamento del Contributo nei termini di legge comporta la decadenza dal beneficio fiscale. Sarà opportuno che gli accordi tra club e sportivo regolino adeguatamente l'effettuazione tempestiva di tale versamento nonchè le responsabilità relative. Tale aspetto avrà sicuramente un'incidenza nella regolamentazione dei rapporti di lavoro e nell'inserimento di clausole specifiche per la gestione dei contratti tra club e sportivi.
Sembra coerente ritenere che il mancato o insufficiente versamento del Contributo possa essere ravvedibile dallo sportivo e, dunque, sanabile prima di un eventuale accertamento. Un'interpretazione in senso contrario parrebbe ingiustificatamente restrittiva.
A livello negoziale, sportivi e club potranno regolare i diversi aspetti applicativi come, ad esempio, chi sosterrà l'onere economico del contributo, chi sarà tenuto all'obbligo (e dal successivo aggiornamento) della presentazione della comunicazione al Dipartimento per lo Sport, gli adempimenti ed eventuali indennizzi in caso di trasferimento del professionista ad altro club (soprattutto se all'estero e/o in corso d'anno). Questo richiederà una revisione delle clausole standard del contratto attraverso uno sforzo congiunto tra legali e fiscalisti. A tal riguardo le prime prese di posizione rispetto all'applicazione della nuova norma si vedranno entro il 15 marzo 2021, data entro cui versare il contributo relativamente al periodo di imposta 2019.
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