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Riforma dell'arbitrato in Italia
15 febbraio 2023 | Legge applicabile: Italia | 5 MINUTI DI LETTURA
Il 10 ottobre 2022 è stato approvato il Decreto Legislativo 149/2022 ("D. Lgs. 149/2022") in attuazione della Legge Delega n. 206 del 26 novembre 2021 precedentemente conferita al Governo per riformare, tra l'altro, la giustizia civile italiana alla luce degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Nel contesto generale della riforma, merita una menzione particolare la modifica alla disciplina dell'arbitrato. Con la novella in commento, il legislatore ha inteso adottare delle modifiche tali per cui l'ordinamento italiano si potrà proporre in modo convincente quale sede ideale – in linea con gli standards che hanno contraddistinto altre giurisdizioni in tale ambito – di arbitrati internazionali. Coerentemente, il D.lgs 149/2022 mira a rendere l'arbitrato uno strumento più fruibile e accessibile per la risoluzione delle controversie civili e/o commerciali aventi carattere sia nazionale sia internazionale.
Le novità in materia di arbitrato sono ormai prossime ad entrare in vigore. La Legge di Bilancio approvata il 29 dicembre 2022 ha stabilito che le disposizioni della riforma del processo civile – tra cui quelle relative all'arbitrato hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal 1 marzo 2023.1
Il Dipartimento di Contenzioso ed Arbitrati dello Studio Legale Withers propone quattro approfondimenti sulla riforma dell'arbitrato diretti ad offrire una veloce panoramica dei principali cambiamenti. I quattro Insights tratteranno in rapida successione i seguenti argomenti: (i) quadro generale della riforma; (ii) il neo conferito potere cautelare agli arbitri; (iii) le modifiche in materia di indipendenza ed imparzialità degli arbitri; e (iv) le novità relative alla translatio iudicii e all'esecuzione.
In questo breve Insight, proponiamo le principali novità in tema di arbitrato previste dal D. Lgs. 149/2022:
Poteri cautelari degli arbitri
È innegabile che uno dei principali elementi di novità è l'attribuzione di poteri cautelari in capo agli arbitri. L'ultimo Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (in vigore dal 1 luglio 2020) aveva già introdotto all'art. 26 la possibilità per il "Tribunale Arbitrale di pronunciare, su domanda di parte, tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento". Tuttavia, questa norma restava lettera morta nel caso di arbitrati con sede in Italia perché gli arbitri non potevano ordinare misure cautelari ai sensi del art. 818 c.p.c. pre D. Lgs. 149/2022.
L'art. 26 del Regolamento CAM 2020 sarà pertanto applicabile – a condizione che (i) le parti abbiano conferito tale potere agli arbitri e (ii) che il D. Lgs. 149/2022 sia già efficace ed applicabile all'arbitrato – anche ad arbitrati aventi sede in Italia. Allo stesso modo, la nuova normativa si applicherà anche ad arbitrati ad hoc o ai sensi di altri regolamenti arbitrali nel caso di arbitrati aventi sede in Italia.
Tale intervento è certamente positivo nonché d'impatto, ma solo la prassi fornirà adeguate risposte circa l'effettività di tale modifica.
Equiparazione degli effetti sostanziali della domanda di arbitrato a quelli della domanda giudiziale
Nell'ottica di incentivare e promuovere sempre più l'arbitrato quale strumento di risoluzione delle controversie, la riforma ha inteso equiparare gli effetti sostanziali conseguenti alla proposizione di una domanda di arbitrato a quelli prodotti dall'introduzione di una domanda giudiziale in sede di giurisdizione ordinaria.
Imparzialità ed indipendenza degli arbitri
Per rendere l'arbitrato più "trasparente", il legislatore ha novellato gli articoli 813 e 815 c.p.c. in tema di disclosure e garanzia di indipendenza dell'arbitro con il preciso intento di "rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che vi si intendono rivolgere".2 In breve, il riformulato art. 813 c.p.c. prevede che l'accettazione degli arbitri sia "accompagnata a pena di nullità da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell’articolo 815, ovvero la relativa insussistenza […] l'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute".
In caso di omessa dichiarazione, l'accettazione sarà considerata nulla. Qualora, seppur presente, la dichiarazione dovesse risultare lacunosa rispetto a circostanze rilevanti, la parte interessata potrà richiedere la ricusazione dell'arbitro nei modi e con le forme previste dall'art. 813 bis c.p.c.
Rapporti tra giudice ordinario e tribunale arbitrale
L'art. 819 quater c.p.c. disciplina il fenomeno del trasferimento del procedimento dal giudice ordinario ad un collegio arbitrale o viceversa a seguito di un provvedimento del giudice/arbitro preventivamente adito che declini la propria giurisdizione ("translatio iudicii").
Qualora la giurisdizione dovesse essere negata dall'autorità preventivamente adita, gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono fatti salvi e, in particolare, le prove raccolte in sede di arbitrato, ovvero di giudizio ordinario, possono costituire argomenti di prova nel procedimento riassunto.
Immediata efficacia del decreto presidenziale di riconoscimento e/o eseguibilità del lodo straniero
Nell'ottica di velocizzare e rendere più facilmente eseguibile un lodo arbitrale straniero in Italia, il legislatore ha ritenuto di prevedere ex lege con il nuovo art. 839 c.p.c. l'immediata efficacia esecutiva del lodo straniero a seguito del decreto presidenziale di exequatur.
Riduzione del termine cd. lungo per l'impugnazione del lodo
Il D. Lgs. 149 / 2022 ha poi eliminato una discrasia presente nell'ordinamento italiano, andando ad equiparare il cd. termine lungo per l'impugnazione del lodo previsto dall'art. 828 c.p.c. al termine stabilito per l'impugnazione delle sentenze del giudice ordinario, dimezzando così il termine da un anno a sei mesi.
Tale modifica si sposa certamente meglio con i caratteri di celerità ed efficienza che contraddistinguono i procedimenti arbitrali.
Legge applicabile al merito della controversia
Il novello art. 822 c.p.c. preveda la possibilità in capo alle parti di indicare nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del procedimento arbitrale le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia.
Conclusioni
Il D. Lgs. 149/2022 procede nella giusta direzione e cerca effettivamente di adottare degli strumenti che possano rendere l'ordinamento giuridico italiano più allineato ai principi di celerità, trasparenza ed efficienza che l'arbitrato ha da sempre voluto fare propri al fine di creare un ecosistema fertile ad ospitare funzionalmente i procedimenti arbitrali.
Di conseguenza, con l'entrata in vigore della riforma, l'Italia si potrà ritenere un ordinamento giuridico in grado di offrire i medesimi strumenti ed incentivi, alla pari di altre giurisdizioni che vengono tradizionalmente considerate come "arbitration friendly", per ospitare un numero sempre crescente di arbitrati internazionali.
2 - Cfr. Relazione Illustrativa al D. Lgs. 149/2022.
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