articolo
Riforma dell'arbitrato in Italia: Il rapporto arbitro-giudice
17 marzo 2023 | Legge applicabile: Italia | 5 MINUTI DI LETTURA
La riforma del processo civile ha introdotto alcune novità volte ad allineare il giudizio arbitrale al giudizio davanti al Giudice ordinario e a disciplinare alcune ipotesi di contatto fra i due giudizi.
In questo insight illustreremo le novità in merito, che attengono all'ipotesi in cui un giudizio ordinario sia trasferito in arbitrato e viceversa e all'equiparazione fra la domanda giudiziale e quella arbitrale, all'impugnazione del lodo arbitrale avanti al Giudice e al riconoscimento del lodo arbitrale straniero.
La domanda e il trasferimento del giudizio dal Giudice all'Arbitro (e viceversa)
Il nuovo articolo 816-bis prevede che la domanda avanzata in arbitrato ha gli stessi "effetti sostanziali" della domanda avanzata in Tribunale.
Cercando di semplificare un concetto per sua natura molto tecnico, quando viene introdotto un giudizio, la legge prevede che si verifichino alcuni "effetti" (per esempio, l'interruzione della prescrizione), allo scopo di evitare che il tempo necessario per lo svolgimento del processo danneggi la parte che ha ragione.
Per meglio comprendere tale concetto, possiamo fare un esempio.
Le legge prevede, quale regola generale, che l'acquirente di un bene (per esempio, un macchinario) deve contestare eventuali vizi del bene al venditore entro otto giorni dalla consegna (o dalla scoperta) e deve introdurre il giudizio per contestare tali vizi entro un anno dalla consegna. Se l'acquirente non rispetta il termine citato di un anno, il suo diritto si estingue definitivamente (in linguaggio tecnico, "si prescrive").
Tuttavia, la legge prevede che l'introduzione di un giudizio abbia l'effetto sostanziale di interrompere il termine di prescrizione. Tale regola tutela la parte che ha introdotto il giudizio (il compratore nel nostro esempio): mentre pende il giudizio, il compratore non deve temere che il proprio diritto si prescriva.
Esplicitando una conclusione a cui era già giunta la giurisprudenza, il nuovo articolo 816-bis prevede ora espressamente che l'introduzione di un giudizio arbitrale produce i medesimi effetti sostanziali che si verificano quanto è introdotto un giudizio davanti al Giudice.
Lo stesso articolo stabilisce che gli effetti sostanziali restano fermi anche nel caso in cui il giudizio davanti al Giudice venga trasferito in arbitrato e viceversa.
Tale trasferimento non è raro: spesso le clausole arbitrali sono poco chiare e non consentono di capire con certezza se la lite (o parte di essa) deve essere decisa da un Giudice o da un arbitro. A causa di tali incertezze, può dunque accadere che, anche dopo mesi o (nella peggiore delle ipotesi) anni, il Giudice decida che la causa doveva essere introdotta davanti a un arbitro ovvero, viceversa, che un arbitro decida che la causa doveva essere introdotta avanti a un Giudice.
Il nuovo articolo 819-quater ha l'obiettivo di rendere questo passaggio Giudice-arbitro o arbitro-Giudice meno penalizzante per la parte che ha iniziato il giudizio, salvando gli effetti sostanziali della domanda, e prevedendo che la causa possa essere trasferita avanti al Giudice o all'arbitro. Ciò deve accadere entro tre mesi dal momento in cui la decisione presa dal Giudice (o dall'arbitro) sulla propria incompetenza passa in giudicato.
È previsto, inoltre, che l'attività processuale compiuta davanti al Giudice o all'arbitro che si è poi detto (in parte) incompetente non venga del tutto perduta: le prove raccolte nel procedimento in tribunale o in arbitrato possono costituire argomenti nel procedimento riassunto.
Tornando al nostro esempio, nel caso in cui l'acquirente abbia iniziato un giudizio in Tribunale e il Giudice si sia dichiarato incompetente, l'acquirente potrà riassumere il giudizio entro tre mesi mediante atto di nomina di arbitro notificato al venditore. Il processo proseguirà davanti all'arbitro, che potrà anche valutare le prove già acquisite
Il termine per impugnare per nullità il lodo arbitrale avanti alla Corte d'Appello
La riforma ha apportato una modifica significativa anche in punto di impugnazione del lodo, che è la "sentenza" emessa dall'arbitro.
La legge, salvo che le parti abbiamo disposto diversamente nella clausola arbitrale, prevede che il lodo possa essere impugnato solo in una serie molto limitata di ipotesi, ossia quando siano violati alcuni principi generali del nostro ordinamento (per es. il principio del contradditorio o l'ordine pubblico) e mai nel merito..
Tale impugnazione è proposta davanti alla Corte d'Appello.
Fino all'entrata in vigore della riforma, in assenza di notifica del lodo arbitrale, il termine per impugnare il lodo era fissato in un anno da decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte degli arbitri.
Il nuovo art. 828 ha ridotto tale termine a sei mesi, equiparandolo al termine previsto per la sentenza.
Il riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri avanti alla Corte d'Appello
La riforma è intervenuta anche sul procedimento di riconoscimento dei lodi arbitrali emessi all'estero. Un lodo straniero non è infatti immediatamente riconosciuto nel nostro ordinamento e, per conferirgli tale efficacia, è necessario introdurre una procedura, all'esito della quale il lodo è riconosciuto nell'ordinamento italiano e diventa equiparabile a una sentenza emessa dal Giudice italiano.
Tale procedura è disciplinata dall'art. 839 c.p.c. e prevede il deposito di un ricorso presso la Corte d'Appello. La Corte d'Appello, a seguito di una mera verifica formale del lodo straniero, ne dichiara il riconoscimento con decreto.
Prima della riforma era dubbio se la decisione della Corte d'Appello avesse efficacia immediatamente esecutiva: in altre parole, se fosse possibile procedere immediatamente, per esempio, a un pignoramento dei beni del debitore. Tale incertezza interpretativa non era di poco conto: capita molto spesso che la parte soccombente non adempia al lodo e che la parte vittoriosa abbia un immediato interesse a ottenere l'esecuzione forzata del lodo..
Il nuovo art. 839 c.p.c. scioglie ogni dubbio, perché prevede che il decreto che riconosce il lodo sia sempre immediatamente esecutivo.
È comunque fatta salva la possibilità per la parte contro cui si chiede il riconoscimento del lodo di opporsi al riconoscimento mediante la procedura prevista nell'art. 840 c.p.c. e, in quella sede, di chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e dell'esecuzione del lodo.
Conclusioni
La riforma mostra quanto il Legislatore sia consapevole del sempre più frequente ricorso all'arbitrato per risolvere controversie domestiche e della crescente rilevanza degli arbitrati internazionali.
Questo spiega la ragione per la quale la riforma mira a equiparare l'arbitrato al giudizio ordinario e a superare alcuni ostacoli interpretativi e procedurali nelle fasi di contatto fra arbitrato e giudizio ordinario, nell'ottica di rendere l'ordinamento italiano meno ostile all'arbitrato.
I profili indagati in questo insight mostrano come resti comunque imprescindibile l'assistenza di un consulente con adeguata esperienza in ambito arbitrale sia in fase di negoziazione del contratto -– per esempio, nella redazione della clausola arbitrale – sia nella fase (pre-) contenziosa, al fine di prevenire possibili contenziosi o affrontarli al meglio, contenendo costi e tempi.
Iscriviti alla nostra newsletter
Per conoscere ulteriori notizie o ricevere informazioni utili comunicaci i tuoi interessi e ti terremo aggiornato sulle ultime novità.